Art. 1.
(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto fallimento dell'alienante).

      1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 2775-ter. - (Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto fallimento dell'alienante). - Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a casa di abitazione per sé o per propri familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.
      Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a casa di abitazione, per sé o per i propri familiari conviventi, per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.
      Il privilegio prevale sulle ipoteche iscritte sull'immobile in oggetto, anche se iscritte precedentemente alla stipula del contratto preliminare e non è opponibile ai terzi se questo non è stato trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.
      Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del

 

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fallito, se questi è persona fisica ovvero, nel caso di fallimento di persona giuridica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo grado».